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Sismabonus: cos’è e
come funziona la detrazione
Sapevi che puoi scaricare queste e altre spese online?

I cittadini che l’anno scorso hanno effettuato interventi antisismici sugli edifici potranno scaricare queste spese dalle tasse (Irpef). In quest’articolo riassumiamo le regole per l’accesso al bonus e le percentuali di detrazione.

Sismabonus: Cos’è, Requisiti e Documentazione

Cos’è il Sismabonus?

Introducendo il Sismabonus, il Governo ha aumentato lo sconto fiscale per le misure antisismiche, già detraibili come lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Cosa rientra nel Sismabonus?

Le regole per usufruire di questo nuovo incentivo sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2017. Ecco cosa include:

  • interventi antisismici realizzati su qualsiasi immobile destinato ad abitazione (non soltanto sull’abitazione principale come precedentemente stabilito) o ad attività produttive (attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali) che si trovi nelle zone sismiche 1, 2 o 3
  • l’acquisto di unità immobiliari antisismiche nelle zone sismiche 1, 2 o 3
  • la realizzazione di interventi combinati antisismici e di riqualificazione energetica negli edifici condominiali.

La detrazione copre anche le spese per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Chi può accedere al Sismabonus?

Puoi accedere al Sismabonus se paghi l’Irpef anche se non sono residenti in Italia. La detrazione spetta a:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • inquilini con un contratto di locazione;
  • beneficiari di un comodato;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali (per gli immobili adibiti ad attività produttive);
  • società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati o imprese familiari che producono redditi in forma associata.

Possono richiedere la detrazione anche i soggetti che pagano l’Ires e, dal 2018:

  • gli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e gli enti con le stesse finalità sociali (a patto che al 31 dicembre 2013 fossero costituiti e già operanti come società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”), per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili posseduti dalle stesse e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione per interventi antisismici

Se hai pagato lavori antisismici su edifici adibiti ad abitazione o ad attività produttive situati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 hai diritto ad una detrazione del 50%, calcolata su una spesa massima di 96.000 euro per singolo immobile (e relative pertinenze) per ciascun anno.

La detrazione va ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Le condizioni per ottenerla sono:

  • avere sostenuto le spese dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2024
  • aver attivato le procedure di autorizzazione a partire dal 1° gennaio 2017.

La detrazione sarà maggiore se l’intervento permette di ridurre il rischio sismico:

  • 70% della spesa sostenuta (75% per gli interventi su parti condominiali) in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore
  • 80% della spesa sostenuta (85% per le aree condominiali) in caso di passaggio a due classi di rischio inferiore

Anche in questo caso andrà ripartita in 5 rate annuali.

La riduzione del rischio sismico va documentata con:

  • una certificazione della classe di rischio dell’edificio prima e dopo i lavori, effettuata dal progettista dell’intervento secondo il modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate
  • un attestato della conformità degli interventi al progetto depositato, conferito dal direttore dei lavori (e dal collaudatore statico, se nominato per legge) dopo l’ultimazione dei lavori e del collaudo. Per l’elenco completo della documentazione richiesta, visita questa pagina.

Cessione del credito Sismabonus: dal 2023 stop allo sconto in fattura

A partire dal 17 febbraio 2023 non sarà più possibile optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura. Queste nuove modifiche sono valide anche per tutte le altre agevolazioni (tranne per il bonus mobili e il bonus giardini).

Buono a sapersi: dal 17 febbraio 2023, quindi, niente più sconto in fattura; potrai fruire della detrazione riportando la spesa sostenuta per gli interventi antisismici nella dichiarazione dei redditi.

Che differenza c’è tra Sismabonus e Super Sismabonus 110%?

Il Sismabonus riguarda la detrazione fiscale su tutti gli interventi antisismici delle abitazioni in alcune aree specifiche. L’obiettivo di tale misura è di incentivare la sistemazione e la messa in sicurezza degli edifici, per migliorarne la struttura contro il rischio sismico. Motivo per cui le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3.

A seconda della tipologia di lavori che vengono effettuati, sarà possibile accedere a detrazioni che partono dal 50%, ma possono essere anche pari al 70%, 75%, 80% o 85%.

Mentre con il Super Sismabonus 110% si intende la detrazione totale su tutti gli interventi di miglioramento sia antisismico che energetico (Sismabonus + Ecobonus).

In questo caso, l’art. 119 del Decreto Rilancio (decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34) stabilisce che gli interventi realizzati per ridurre il rischio sismico hanno diritto ad una detrazione fiscale potenziata al 110% delle spese sostenute.

Tale detrazione elimina la premialità per il salto di classe sismica, requisito prima necessario per avere accesso alla misura fiscale. Una delle differenze con il Sismabonus è proprio l’introduzione della possibilità di indicare con la richiesta di agevolazione “nessun salto di classe”.

In sintesi, il Super Sismabonus 110% favorisce i piccoli interventi orientati a migliorare la sicurezza statica degli immobili, ma senza il vincolo di miglioramento delle classi sismiche degli stessi. Non è stato eliminato, invece, l’obbligo di eseguire gli interventi su immobili collocati in una delle zone a rischio sismico 1, 2 o 3 (esclusa la zona 4).

La detrazione per l’acquisto di abitazioni antisismiche

Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico sono effettuati in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari al:

  • 75% del prezzo di acquisto del singolo immobile se l’intervento riduce il rischio di una classe
  • 85% del prezzo se il rischio è ridotto di due classi.

La detrazione va calcolata su una spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e va ripartita in 5 rate annuali di pari importo.

La detrazione per interventi combinati antisismici e di riqualificazione energetica nei condomini

Dal 2018 è stata introdotta una nuova detrazione, che spetta per:

  1. interventi congiunti di riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica
  2. effettuati in aree condominiali di edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

La detrazione è pari a:

  • 80% della spesa se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
  • 85% della spesa se il passaggio è a due classi di rischio inferiori.

In questo caso, andrà ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Il tetto massimo di spesa detraibile è fissato a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ogni edificio.

Buono a sapersi: questa detrazione va richiesta in alternativa a quelle per gli interventi antisismici sulle parti condominiali precedentemente indicate e/o per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali. Gli incentivi non sono cumulabili.

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